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Adozioni Etiopia: istanza da spedire

 
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stefi
AI♂ (Etiopia), Attesa Abbin. (Etiopia)
AI♂ (Etiopia), Attesa Abbin. (Etiopia)

Registrato 05/09/08 08:45
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MessaggioInviato: Mar 30Gen18 09:30    Oggetto: Adozioni Etiopia: istanza da spedire Rispondi citando

Carissimi, i tempi e le possibilità per portare a casa i nostri bambini si accorciano inesorabilmente: vi chiediamo un altro sforzo. Abbiamo elaborato un'istanza da inviare a vari indirizzi istituzionali che inquadra la vicenda e chiede una soluzione.

Gli indirizzi sono i seguenti:
ambasciata.addisabeba@esteri.it,
gabinetto@esteri.it,
gentiloni@governo.it,
ufficio_stampa@governo.it,
segrcd@governo.it,
alfano_a@camera.it,
commissioneadozioni.internazionali@governo.it

Come oggetto della mail: Adozioni Etiopia - istanza al Ministro degli Esteri

Il testo è il seguente - da copiare direttamente nella e-mail, non come allegato:

La legge approvata dal Parlamento Etiopico in data 9 gennaio 2018, che sarà pubblicata in data 9 febbraio 2018 e da tale data entrerà in vigore, con la quale viene abolito l'istituto della adozione internazionale, e quindi la possibilità anche per le famiglie italiane di adottare bambini etiopi, determina il problema della sorte delle coppie che, alla suddetta data del 9 febbraio, si troveranno con la procedura di adozione di bambino etiopico avviata ma non ancora completata.

Si tratta di un numero cospicuo di coppie (84 secondo i dati diffusi dal MOWA, Ministero della Donna Etiope, ma probabilmente sono quasi un centinaio) che non si è certo determinato per dissennata politica degli Enti di adozione, di avviare procedure di adozione in numero superiore ai bambini effettivamente adottabili.

Infatti fino a quasi tutto il 2013 le procedure di adozione in Etiopia si concludevano positivamente nell'arco temporale di 12/18 mesi. Quindi il numero di richieste di adozione sostanzialmente corrispondeva al numero di bambini adottabili.

Dal 2013 in poi il numero di procedure positivamente concluse si è progressivamente ridotto, fino a ridursi ad 1/5 (un quinto) e quindi determinando l'inevitabile incremento delle procedure pendenti.

Delle coppie con procedura avviata ma non completata la maggior parte ha prodotto in Etiopia la documentazione completa negli anni 2013 e 2014, quindi si tratta di coppie con un lasso temporale di attesa tra i 4 e i 5 anni.

Poche le coppie in attesa dal 2015, pochissime quelle in attesa dal 2016, sulle dita di una mano si contano quelle in attesa dal 2017.

Gli Enti, infatti, vedendo le crescenti difficoltà nel completamento delle procedure, hanno drasticamente ridotto i conferimenti di incarichi per il paese Etiopia.
Si tratta di una situazione che non si è determinata per casualità, ma che è stata fortemente voluta.
In spregio alla Costituzione Etiopica (tuttora vigente).
In spregio alla Legge Etiopica (quella vigente fino al 9 febbraio 2018).
In spregio agli accordi conclusi tra il Governo Etiopico e gli Enti di adozione.
Si tratta di una azione che viene a ledere la legittima aspettativa delle coppie italiane che hanno richiesto la adozione di un bambino etiopico, e che lo hanno fatto nel rispetto dei suddetti Costituzione, Legge, Accordi.
Per tutte queste coppie, che rischiano di veder pregiudicata in maniera irreparabile la loro aspettativa, si richiede adeguata tutela al Governo Italiano. La tutela richiesta mira al raggiungimento di due obiettivi:

a) la individuazione delle responsabilità

b) la individuazione della exit strategy.


A) Individuazione delle responsabilità.

Si richiede al Governo Italiano che direttamente o per il tramite delle rappresentanze diplomatiche, voglia ufficialmente richiedere al Governo Etiopico ed in particolare ai tre Ministeri congiuntamente competenti in tema di adozione internazionale (MoJ, Ministero della Giustizia, MoWA Ministero della Donna e MoFA Ministero degli Affari Esteri) ma anche al Parlamento Etiopico ed al Presidente della Repubblica Etiopica la effettuazione di indagini ed accertamenti mirati ad appurare come, all'interno del Ministero della Donna, Bambini e Gioventù (Mowa) siano stati posti in essere, a partire dai più bassi livelli di operatori locali, a salire fino ai massimi livelli dirigenziali e/o ministeriali, comportamenti di fatto orientati e comunque oggettivamente idonei ad impedire la positiva conclusione dell'iter adottivo da parte delle richiedenti coppie italiane.

Si fa nello specifico riferimento al reiterato, ingiustificato ed immotivato rifiuto opposto dagli operatori di quel Ministero ai procuratori degli Enti, che agiscono in nome e per conto delle coppie istanti, di procedere
quantunque in presenza di bambini dichiarati in stato di adottabilità con sentenza passata in giudicato, ed in presenza di coppie istanti dichiarate idonee, nonchè in presenza di idonea documentazione prodotta dalle coppie istanti in conformità alle prescrizioni della legge etiopica, alla registrazione della richiesta di abbinamento e quindi, di seguito
alla predisposizione e conclusione del "contratto di adozione"
che, nella esperienza etiopica, costituisce il passo preliminare per addivenire, in seconda battuta, alla pronuncia giudiziale di avvenuta adozione.

Le coppie istanti si sono trovate quindi, ed a loro insaputa, nella posizione di coppie che si sono proposte per la adozione di un bambino etiopico, usufruendo della facoltà che la legge etiopica consente e godendo della particolare tutela che la costituzione etiopica riconosce, ma di fatto impedite nella realizzazione della adozione dal comportamento omissivo degli operatori di quel Ministero, e che alla conclusione della procedura adottiva erano chiamati a dare attuazione.


Si fa nello specifico riferimento al periodo temporale intercorrente tra il gennaio 2013 ed il dicembre 2017.


Si chiede successivamente che, appuratane la (per noi incontestabile) sussistenza, venga approfondita anche la valutazione della legittimità di tale comportamento fattuale che parrebbe porsi in netto contrasto con


a) la Costituzione Etiopica, che espressamente

- prevede la adozione, sia nazionale che internazionale, come estrinsecazione preferenziale del primario diritto del bambino di essere cresciuto all'interno di una famiglia

- prevede una particolare tutela per gli Enti / Organismi, anche qui senza distinzione, e quindi sia interni che internazionali, che tale esperienza (adozione) sono volti a tutelare;

b) la Legge Etiopica tutt' oggi in vigore, che espressamente prevede e regola la adozione internazionale, senza discriminazione alcuna nei confronti di quella nazionale, e senza pregiudizi, nè ideologici, nè etici, nè religiosi, che consentano agli operatori, solo chiamati a darle attuazione, di porre in essere comportamenti tesi a favorire o a contrastare l'una o l'altra delle due esperienze.

c) gli accordi conclusi tra gli Enti di adozione ed il Governo Etiopico,
nella misura in cui agli Enti di adozione è stato richiesto ancora nel 2009, per ottenere e mantenere la autorizzazione ad operare, in quanto Enti di adozione, in Etiopia, di assumere veste di Ong e di realizzare progetti di cooperazione internazionale per centinaia di migliaia di euro ogni anno attività che è ALTRA rispetto al loro compito istituzionale, ed alla quale, tuttavia, gli Enti di adozione hanno dato attuazione realizzando progetti di sostegno, ed in particolare a favore delle famiglie etiopiche, giungendo a raccogliere in Italia, ed a trasferire in Etiopia, fino a dieci milioni di euro all'anno, ricevendone in cambio la drastica contrazione delle procedure di adozione senza alcuna motivazione.


B) Individuazione della "exit strategy"

Per quanto riguarda le procedure di adozione non ancora concluse (pendenti) la pubblicanda Legge che abolisce l'istituto della adozione internazionale prevede, nelle disposizioni attuative, una "exit strategy" le procedure "pendenti davanti alla corte" riguardanti la adozione da parte di stranieri precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge
saranno regolarizzate in base alla disciplina della previgente legge.

A questo riguardo il Mowa, cioè proprio il Ministero nei confronti del quale si esprimono le riserve e si richiedono gli accertamenti, si è arrogato il diritto di interpretazione autentica della suddetta disposizione, ed ha quindi comunicato alla Ambasciata Italiana, che l'ha comunicato alla CAI (Commissione Adozioni Italiana) che l'ha comunicata agli Enti di Adozione,

1) che per corte (court nel testo inglese) si intendono gli uffici, locali o centrali, del Mowa stesso.

2) che per "pendenza" si intende la posizione conseguente alla avvenuta registrazione della richiesta di abbinamento.

3) che in ogni caso questa situazione di pendenza si assume definita alla data del 17 gennaio 2018, senza quindi che dal 17 gennaio 2018 (data indicata dal Mowa ma che non ha alcun significato) fino al 9 febbraio 2018 (data di pubblicazione e di entrata in vigore della legge abolitoria) sia possibile richieder ed ottenere la registrazione di richieste di abbinamento per le procedure pendenti.

Nei confronti di questa interpretazione autentica, gravemente lesiva, come indicato, delle legittime aspettative delle coppie italiane con procedure di adozione pendenti in Etiopia (secondo i calcoli fatti dallo stesso Mowa sarebbero solamente 37 le coppie con procedure pendenti, seguendo la loro interpretazione, che potranno concludere positivamente l'iter, e quindi le altre 47, o il maggior numero che risulterà, dovranno rinunciarvi,
chi dopo 5 chi dopo 4 chi dopo 3 chi dopo 2 chi dopo 1 anni di inutile attesa) si richiede al Governo Italiano che direttamente o per il tramite delle rappresentanze diplomatiche, voglia ufficialmente richiedere al Governo Etiopico ed in particolare ai tre Ministeri congiuntamente competenti in tema di adozione internazionale (MoJ, Ministero della Giustizia, MoWA Ministero della Donna e MoFA Ministero degli Affari Esteri)
ma anche al Parlamento Etiopico ed al Presidente della Repubblica Etiopica di consentire a tutte le coppie italiane (84 o più) con procedure di adozione pendenti in Etiopia la positiva conclusione del loro percorso.

A tale riguardo, a contestare la riduttiva interpretazione del Mowa, si formulano le seguenti osservazioni:

1) La "court " nel diritto anglosassone è la corte di giustizia,
quindi il Tribunale: la interpretazione data dal Mowa (le corti sono i nostri uffici) è chiaramente forzosa.
La legge etiopica, nella disposizione attuativa, fa riferimento alle procedure pendenti, questo è il dato rilevante, ma tiene presente che la procedura di adozione, dopo tutta la fase amministrativa che si perfeziona con il contratto di adozione, è destinata a concludersi davanti al giudice con la sentenza che la adozione pronuncia.
Qualsiasi procedura di adozione legittimamente avviata, e regolarmente registrata, e quindi "pendente" a tutti gli effetti, è destinata "alla corte" cioè a concludersi davanti ad un giudice.

2) la situazione di "pendenza" della procedura va determinata in base a dati oggettivi. Il dato preteso dal Mowa, al contrario, è un dato assolutamente soggettivo, perchè il fatto che la procedura sia "pendente" davanti alle loro corti per "avvenuta registrazione" della richiesta di abbinamento, dipende solo ed esclusivamente dal loro arbitrio.

Al contrario, dati assolutamente oggettivi, certi e rilevanti anche per il Paese Etiopia sono:

- l' affidamento dell'incarico di patrocinio ad un Ente autorizzato,
che è autorizzato, si consideri, non solo nello stato Italia, ma anche e soprattutto nello Stato Etiopia, tal che all'Ente Autorizzato è da riconoscersi, in Italia, ma anche in Etiopia, una veste pubblicistica in ragione degli interessi preminentemente pubblicistici che è chiamato a tutelare ed a realizzare

- il conferimento della procura al procuratore etiopico, che rappresenta la coppia richiedente ma anche l'Ente patrocinante, tal che il procuratore non può essere tale per più Enti, ma solamente per uno, quello che, a tutti gli effetti, rappresenta.

- l'apposizione dei visti consolari (ambasciata di Etiopia in Italia) sulla documentazione prodotta, in particolare sulla domanda di adozione (elenco dei documenti prodotti) sulla procura conferita al procuratore, sul decreto del Tribunale Italiano che dichiara la idoneità alla coppia e sull'impegno dell'Ente di patrocinio di assolvere gli obblighi di rendiconto imposti dalla Legge Etiopica

- la presa in carico della domanda, e di tutta la documentazione a corredo, da parte del Procuratore dell'Ente, e quindi da parte dell'Ente, nel paese di origine dei bambini (Etiopia).

Qualora sussistano tutti e quattro i dati oggettivi sopra indicati, non si può non ritenere che la procedura di adozione promossa dalla coppia sia, a tutti gli effetti, "pendente" in Etiopia.

Infatti una procedura è pendente nel momento in cui è legittimamente instaurata e ne consta la registrazione.

Le procedure adottive di tutte e 84 le coppie adottive italiane sono state
legittimamente instaurate, perchè sono state realizzate in conformità alla legge etiopica.
E la loro registrazione risulta sia dal conferimento di incarico all'Ente, che, come detto, ha veste pubblicistica anche in Etiopia, sia dalla apposizione dei visti consolari sulla documentazione prodotta.

3) la data del 17 gennaio 2018 è irrilevante. Nei confronti della legge in questione, come di ogni legge, rilevano solamente due date, quella di approvazione (qui il 9 gennaio) e quella di entrata in vigore (qui il 9 febbraio). La disposizione di attuazione fa esplicito riferimento
alla data di entrata in vigore della legge, quindi al 9 febbraio.

Fino a tale data il Mowa avrebbe dovuto, se sussistevano le condizioni, procedere alla registrazione delle richieste di abbinamento. Perchè fino a tale data vale, vige, è effettiva la legge precedente, che le adozioni internazionali consente.
Il comportamento omissivo posto in essere è palesemente in contrasto con la legge.

Ci attendiamo che il Governo Italiano raggiunga con quello Etiopico una soddisfacente intesa che salvaguardi le legittime aspettative di tutte famiglie italiane che da anni attendono la positiva conclusione del loro iter adottivo in Etiopia.

Ci attendiamo un atto di giustizia, non di compassione.

Apporre in fondo il vostro nome e cognome e indicare come oggetto della mail: Adozioni Etiopia - istanza al Ministro degli Esteri

Grazie a tutti
_________________
1° ADO: Disp.TdM: 10.11.2007. Decreto: 16.10.08. Mandato: 20.11.2008. Doc: 12.01.09. Corso: maggio/giugno 09. Abbinamento: 16.06.10. Partenza: 21.11.10. Sentenza: 23.11.10. Famiglia al completo dal 25.11.10 - 2° ADO: Disp.TDM: 16.03.13. Decreto: 22.02.14. Mandato: 06.03.14. Doc: 09.04.14. Corso: maggio/giugno 14. Abbinamento:...
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MessaggioInviato: Mar 30Gen18 14:26    Oggetto: Rispondi citando

Ok, fatto (da me e marito, inoltrato ai 4 figli)!
Forza!
Irene
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stefi
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MessaggioInviato: Mer 31Gen18 22:21    Oggetto: Rispondi citando

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che parteciperanno: per favore coinvolgete genitori, parenti, amici, colleghi...


...siamo solo gocce nel mare, ma quel mare lo formiamo tutti noi... INSIEME
_________________
1° ADO: Disp.TdM: 10.11.2007. Decreto: 16.10.08. Mandato: 20.11.2008. Doc: 12.01.09. Corso: maggio/giugno 09. Abbinamento: 16.06.10. Partenza: 21.11.10. Sentenza: 23.11.10. Famiglia al completo dal 25.11.10 - 2° ADO: Disp.TDM: 16.03.13. Decreto: 22.02.14. Mandato: 06.03.14. Doc: 09.04.14. Corso: maggio/giugno 14. Abbinamento:...
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http://www.commissioneadozioni.it/it/notizie/2018/adozioni-in-etiopia.aspx
_________________
1° ADO: Disp.TdM: 10.11.2007. Decreto: 16.10.08. Mandato: 20.11.2008. Doc: 12.01.09. Corso: maggio/giugno 09. Abbinamento: 16.06.10. Partenza: 21.11.10. Sentenza: 23.11.10. Famiglia al completo dal 25.11.10 - 2° ADO: Disp.TDM: 16.03.13. Decreto: 22.02.14. Mandato: 06.03.14. Doc: 09.04.14. Corso: maggio/giugno 14. Abbinamento:...
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